(Accordo-art. 13)
 
                            Articolo 13. 
 
  Le prestazioni in danaro dovute in applicazione  della  convenzione
sono versate direttamente dall'istituzione competente ai  beneficiari
che  soggiornano  o  risiedono  sul   territorio   dell'altro   Stato
contraente. 
  Le istituzioni competenti si comunicano un  resoconto  annuale  dei
pagamenti effettuati.