(Accordo-art. 15)
 
                            Articolo 15. 
 
  Ai   fini   dell'applicazione    delle    disposizioni    contenute
nell'articolo 17, paragrafo 1,  lettera  a),  della  convenzione,  la
totalizzazione dei periodi di assicurazione si  effettua  secondo  le
seguenti modalita': 
    a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione
di uno Stato contraente si  aggiungono  i  periodi  di  assicurazione
compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente, anche
nel  caso  in  cui  questi  periodi  abbiano  gia'  dato  luogo  alla
concessione di una pensione ai sensi di questa legislazione; 
    b) ai fini della totalizzazione, in caso  di  sovrapposizione  di
periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, i periodi
sovrapposti sono presi in considerazione  una  sola  volta.  Ciascuna
istituzione prende in considerazione soltanto i  periodi  sovrapposti
compiuti ai sensi della  legislazione  che  essa  applica  escludendo
quelli  compiuti  in  base   alla   legislazione   dell'altro   Stato
contraente; 
    c) qualora non sia possibile determinare esattamente  l'epoca  in
cui taluni periodi di assicurazione siano stati  compiuti  in  virtu'
della legislazione di uno  Stato  contraente,  si  presume  che  tali
periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione  compiuti  in
virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente; si tiene conto
di tali periodi nella misura in cui  essi  possono  essere  utilmente
presi in considerazione.