Articolo 15. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua secondo le seguenti modalita': a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente, anche nel caso in cui questi periodi abbiano gia' dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa legislazione; b) ai fini della totalizzazione, in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ciascuna istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente; c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione siano stati compiuti in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente; si tiene conto di tali periodi nella misura in cui essi possono essere utilmente presi in considerazione.