(Accordo-art. 17)
 
                            Articolo 17. 
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  dell'articolo  20
della convenzione, l'istituzione competente dello Stato di  residenza
del titolare della pensione prende in considerazione  unicamente  gli
importi  iniziali   risultanti   al   momento   della   contemporanea
liquidazione delle due prestazioni, senza tener  conto  di  eventuale
integrazione al minimo dovuta in base  alla  legislazione  dell'altro
Stato contraente. 
  2. Ai fini delle successive rivalutazioni  del  trattamento  minimo
dovuto  in   applicazione   dell'articolo   20   della   convenzione,
l'istituzione competente dello Stato  di  residenza  dell'interessato
continua  a  prendere  in  considerazione  l'importo  iniziale  della
prestazione erogata  dall'altro  Stato  contraente,  escludendo  ogni
eventuale aumento intervenuto, in questa prestazione, in quest'ultimo
Stato. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  dell'articolo  20
della convenzione, la  conversione  degli  importi  nelle  differenti
monete nazionali e' effettuata al tasso di cambio  vigente  il  primo
giorno del  mese  durante  il  quale  e'  stata  effettuata  l'ultima
operazione di liquidazione della prestazione.