Articolo 17. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 della convenzione, l'istituzione competente dello Stato di residenza del titolare della pensione prende in considerazione unicamente gli importi iniziali risultanti al momento della contemporanea liquidazione delle due prestazioni, senza tener conto di eventuale integrazione al minimo dovuta in base alla legislazione dell'altro Stato contraente. 2. Ai fini delle successive rivalutazioni del trattamento minimo dovuto in applicazione dell'articolo 20 della convenzione, l'istituzione competente dello Stato di residenza dell'interessato continua a prendere in considerazione l'importo iniziale della prestazione erogata dall'altro Stato contraente, escludendo ogni eventuale aumento intervenuto, in questa prestazione, in quest'ultimo Stato. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 della convenzione, la conversione degli importi nelle differenti monete nazionali e' effettuata al tasso di cambio vigente il primo giorno del mese durante il quale e' stata effettuata l'ultima operazione di liquidazione della prestazione.