(Accordo-art. 18)
 
                            Articolo 18. 
 
  1. Ai fini della sospensione degli  assegni  familiari,  in  virtu'
delle disposizioni  previste  all'articolo  24,  paragrafo  2,  della
convenzione, l'istituzione competente dello Stato contraente  in  cui
risiedono i familiari e in cui viene svolta un'attivita' dipendente o
indipendente che da' diritto agli assegni familiari in  loro  favore,
fornisce all'istituzione competente dell'altro Stato contraente tutte
le notizie necessarie, su richiesta di quest'ultima. 
  2. L'importo differenziale di cui  all'articolo  24,  paragrafo  3,
della convenzione, dovuto in base  alla  legislazione  di  uno  Stato
contraente, viene corrisposto dall'istituzione competente  di  questo
Stato. 
  A tal fine, l'istituzione competente dello Stato di  residenza  dei
familiari comunica alla prima  istituzione  l'importo  degli  assegni
familiari e il numero delle persone per le  quali  sono  dovuti  tali
assegni.