Articolo 18. 1. Ai fini della sospensione degli assegni familiari, in virtu' delle disposizioni previste all'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione, l'istituzione competente dello Stato contraente in cui risiedono i familiari e in cui viene svolta un'attivita' dipendente o indipendente che da' diritto agli assegni familiari in loro favore, fornisce all'istituzione competente dell'altro Stato contraente tutte le notizie necessarie, su richiesta di quest'ultima. 2. L'importo differenziale di cui all'articolo 24, paragrafo 3, della convenzione, dovuto in base alla legislazione di uno Stato contraente, viene corrisposto dall'istituzione competente di questo Stato. A tal fine, l'istituzione competente dello Stato di residenza dei familiari comunica alla prima istituzione l'importo degli assegni familiari e il numero delle persone per le quali sono dovuti tali assegni.