(Accordo-art. 21)
 
                            Articolo 21. 
 
  1. Nei casi previsti  all'articolo  28,  paragrafi  1  e  2,  della
convenzione, la domanda di  prestazioni  per  malattia  professionale
puo' essere indirizzata sia all'istituzione dello Stato sotto la  cui
legislazione il lavoratore e' stato  da  ultimo  esposto  al  rischio
specifico, sia all'istituzione dell'altro Stato contraente. 
  2. L'istituzione che ha ricevuto la domanda di cui al paragrafo  1,
se constata che il lavoratore e' stato esposto a rischio specifico da
ultimo  nel  territorio  dell'altro   Stato   contraente,   trasmette
tempestivamente  tale  domanda,  unitamente  ai  documenti   che   la
corredano, all'istituzione competente dell'altro Stato,  informandone
il lavoratore. 
  3. L'istituzione competente che ha ricevuto la domanda, se constata
che non sono soddisfatte le condizioni  previste  dalla  legislazione
che essa applica: 
    a)  trasmette  all'istituzione  dell'altro  Stato  contraente  la
domanda ed i documenti che la corredano, compresi i  rapporti  e  gli
esami medici effettuati, nonche' copia della decisione di rigetto; 
    b) notifica la propria  decisione  all'interessato  indicando  in
particolare, i motivi del rigetto, i mezzi ed i termini di ricorso  e
la data di  trasmissione  della  domanda  all'istituzione  dell'altro
Stato contraente.