Articolo 21. 1. Nei casi previsti all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, della convenzione, la domanda di prestazioni per malattia professionale puo' essere indirizzata sia all'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione il lavoratore e' stato da ultimo esposto al rischio specifico, sia all'istituzione dell'altro Stato contraente. 2. L'istituzione che ha ricevuto la domanda di cui al paragrafo 1, se constata che il lavoratore e' stato esposto a rischio specifico da ultimo nel territorio dell'altro Stato contraente, trasmette tempestivamente tale domanda, unitamente ai documenti che la corredano, all'istituzione competente dell'altro Stato, informandone il lavoratore. 3. L'istituzione competente che ha ricevuto la domanda, se constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica: a) trasmette all'istituzione dell'altro Stato contraente la domanda ed i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici effettuati, nonche' copia della decisione di rigetto; b) notifica la propria decisione all'interessato indicando in particolare, i motivi del rigetto, i mezzi ed i termini di ricorso e la data di trasmissione della domanda all'istituzione dell'altro Stato contraente.