Articolo 26. 1. L'istituzione dello Stato competente, su richiesta dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza che ha concesso le prestazioni in natura o ha proceduto agli accertamenti medici di cui agli articoli 25, paragrafo 1, 26 e 31, della convenzione, e' tenuta a rimborsare, sulla base del costo effettivo: a) le spese per le prestazioni in natura erogate, nonche' per gli accertamenti medico-legali effettuati per suo conto; b) le spese di viaggio sostenute dai lavoratori per recarsi presso le strutture sanitarie che hanno erogato le prestazioni in natura o effettuato gli accertamenti medico-legali; c) la retribuzione perduta dai lavoratori per poter fruire delle prestazioni in natura o essere sottoposti agli accertamenti medici. 2. Ai fini del rimborso delle spese di cui al paragrafo 1, non possono essere prese in considerazione che le tariffe applicate dall'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, nel caso queste tariffe esistano.