(Accordo-art. 26)
 
                            Articolo 26. 
 
  1.   L'istituzione   dello   Stato   competente,    su    richiesta
dell'istituzione del  luogo  di  soggiorno  o  di  residenza  che  ha
concesso le prestazioni in natura o ha  proceduto  agli  accertamenti
medici di  cui  agli  articoli  25,  paragrafo  1,  26  e  31,  della
convenzione, e' tenuta a rimborsare, sulla base del costo effettivo: 
    a) le spese per le prestazioni in natura erogate, nonche' per gli
accertamenti medico-legali effettuati per suo conto; 
    b) le spese di  viaggio  sostenute  dai  lavoratori  per  recarsi
presso le strutture sanitarie che hanno  erogato  le  prestazioni  in
natura o effettuato gli accertamenti medico-legali; 
    c) la retribuzione perduta dai lavoratori per poter fruire  delle
prestazioni in natura o essere sottoposti agli accertamenti medici. 
  2. Ai fini del rimborso delle spese di  cui  al  paragrafo  1,  non
possono essere prese  in  considerazione  che  le  tariffe  applicate
dall'istituzione del luogo di soggiorno  o  di  residenza,  nel  caso
queste tariffe esistano.