(Accordo-art. 28)
 
                            Articolo 28. 
 
  1. Ai fini dell'applicazione della convenzione le  autorita'  e  le
istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere
direttamente tra loro e con  ogni  altra  persona  interessata,  ogni
qualvolta sia necessario. 
  2.  Le  autorita'  diplomatiche  e  consolari  di  ciascuno   Stato
contraente possono, nel rispetto della prassi e  delle  procedure  in
vigore  nello  Stato  di  residenza,  rivolgersi  alle  autorita'   o
istituzioni competenti  di  questo  Stato  per  ottenere  ogni  utile
informazione per la tutela degli interessi dei cittadini del  proprio
Stato, che possono rappresentare.