Articolo 28. 1. Ai fini dell'applicazione della convenzione le autorita' e le istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona interessata, ogni qualvolta sia necessario. 2. Le autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono, nel rispetto della prassi e delle procedure in vigore nello Stato di residenza, rivolgersi alle autorita' o istituzioni competenti di questo Stato per ottenere ogni utile informazione per la tutela degli interessi dei cittadini del proprio Stato, che possono rappresentare.