(Accordo-art. 29)
 
                            Articolo 29. 
 
  L'istituzione o l'autorita' competente di uno Stato contraente  che
riceve un ricorso diretto all'istituzione o all'autorita'  competente
dell'altro  Stato  contraente  notifica   tale   ricorso   a   questa
istituzione o autorita'.