(Accordo-art. 3)
 
                             Articolo 3. 
 
  Le istituzioni competenti per l'applicazione  della  convenzione  e
del presente accordo sono: 
  A. Per l'Italia: 
    1) L'Istituto nazionale della previdenza sociale  (I.N.P.S.)  per
quanto   riguarda:   l'assicurazione   generale   obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori  dipendenti
e  le  relative  gestioni  speciali   dei   lavoratori   indipendenti
artigiani, esercenti attivita'  commerciali,  coltivatori  diretti  e
mezzadri); i regimi speciali di assicurazione per  l'invalidita',  la
vecchiaia e i  superstiti  di  particolari  categorie  di  lavoratori
dipendenti, che si sostituiscono  all'assicurazione  generale  e  che
sono  gestiti  dallo  stesso  I.N.P.S.;  gli  assegni  familiari;  le
prestazioni in danaro per malattia. 
    2) L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro (I.N.A.I.L.) per quanto  riguarda  l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,  ad  esclusione
delle prestazioni sanitarie. 
    3) Le Unita' sanitarie locali (U.S.L.) competenti per  territorio
o per talune categorie di lavoratori, il Ministero della sanita', per
quanto riguarda le prestazioni sanitarie. 
    4) Ogni altro organismo  che  gestisce  uno  dei  regimi  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), e), della convenzione. 
  B. Per la Tunisia: 
    1) La Cassa nazionale di sicurezza sociale per quanto riguarda  i
regimi  di  assicurazione  malattia  e  maternita'  e   gli   assegni
familiari. 
    2) La Cassa assicurazione vecchiaia, invalidita' e  superstiti  e
la Cassa pensione dei servizi pubblici, dell'elettricita', del gas  e
dei  trasporti  per  quanto  concerne  i  regimi   pensionistici   di
invalidita', vecchiaia e superstiti. 
    3)  Le  compagnie  di  assicurazione  per  quanto  concerne   gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.