Articolo 3. Le istituzioni competenti per l'applicazione della convenzione e del presente accordo sono: A. Per l'Italia: 1) L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per quanto riguarda: l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori indipendenti artigiani, esercenti attivita' commerciali, coltivatori diretti e mezzadri); i regimi speciali di assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti, che si sostituiscono all'assicurazione generale e che sono gestiti dallo stesso I.N.P.S.; gli assegni familiari; le prestazioni in danaro per malattia. 2) L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie. 3) Le Unita' sanitarie locali (U.S.L.) competenti per territorio o per talune categorie di lavoratori, il Ministero della sanita', per quanto riguarda le prestazioni sanitarie. 4) Ogni altro organismo che gestisce uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), e), della convenzione. B. Per la Tunisia: 1) La Cassa nazionale di sicurezza sociale per quanto riguarda i regimi di assicurazione malattia e maternita' e gli assegni familiari. 2) La Cassa assicurazione vecchiaia, invalidita' e superstiti e la Cassa pensione dei servizi pubblici, dell'elettricita', del gas e dei trasporti per quanto concerne i regimi pensionistici di invalidita', vecchiaia e superstiti. 3) Le compagnie di assicurazione per quanto concerne gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.