Articolo 31. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 della convenzione, l'istituzione debitrice di arretrati, trasferisce all'istituzione creditrice l'ammontare delle prestazioni dovute in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Quest'ultima istituzione soddisfa il proprio credito nei limiti della legislazione che essa applica, e versa l'eventuale differenza al pensionato. 2. Procedura analoga a quella prevista al paragrafo 1 puo' essere adottata per il recupero di somme corrisposte in eccesso ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 38 della convenzione.