(Accordo-art. 31)
 
                            Articolo 31. 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo  38  della  convenzione,
l'istituzione debitrice  di  arretrati,  trasferisce  all'istituzione
creditrice  l'ammontare  delle  prestazioni  dovute  in   base   alle
disposizioni della legislazione che essa applica. 
  Quest'ultima istituzione soddisfa il  proprio  credito  nei  limiti
della legislazione che essa applica, e versa  l'eventuale  differenza
al pensionato. 
  2. Procedura analoga a quella prevista al paragrafo 1  puo'  essere
adottata per il recupero di somme corrisposte in eccesso ai sensi del
secondo capoverso dell'articolo 38 della convenzione.