Articolo 32. 1. Ai fini della determinazione del grado di invalidita' di un lavoratore o di un pensionato residente o soggiornante nel territorio dell'altro Stato contraente, l'istituzione competente richiede le necessarie perizie mediche all'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza dell'interessato. 2. Le spese relative, qualora siano richieste esclusivamente per la concessione di prestazioni di invalidita' a carico dell'istituzione dello Stato contraente diverso da quello in cui l'interessato risiede o soggiorna, sono rimborsate da questa istituzione all'istituzione che le ha effettuate. 3. Allorche' tali perizie mediche sono effettuate anche nell'interesse dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, questa si limita a trasmettere all'istituzione dell'altro Stato contraente una relazione sugli accertamenti senza chiedere alcun rimborso. 4. Il rimborso delle spese mediche di cui al precedente paragrafo 2 e' calcolato in base alle tariffe applicate dall'istituzione che ha effettuato gli accertamenti medici. Questa istituzione presenta a tale fine una distinta delle spese sostenute.