(Accordo-art. 32)
 
                            Articolo 32. 
 
  1. Ai fini della determinazione del  grado  di  invalidita'  di  un
lavoratore o di un pensionato residente o soggiornante nel territorio
dell'altro Stato contraente,  l'istituzione  competente  richiede  le
necessarie perizie mediche all'istituzione del luogo di  soggiorno  o
di residenza dell'interessato. 
  2. Le spese relative, qualora siano richieste esclusivamente per la
concessione di prestazioni di invalidita' a  carico  dell'istituzione
dello Stato contraente diverso da quello in cui l'interessato risiede
o soggiorna, sono rimborsate da  questa  istituzione  all'istituzione
che le ha effettuate. 
  3.  Allorche'  tali   perizie   mediche   sono   effettuate   anche
nell'interesse  dell'istituzione  del  luogo  di   soggiorno   o   di
residenza, questa si limita a trasmettere all'istituzione  dell'altro
Stato contraente una  relazione  sugli  accertamenti  senza  chiedere
alcun rimborso. 
  4. Il rimborso delle spese mediche di cui al precedente paragrafo 2
e' calcolato in base alle tariffe applicate dall'istituzione  che  ha
effettuato gli accertamenti medici.  Questa  istituzione  presenta  a
tale fine una distinta delle spese sostenute.