(Accordo-art. 35)
 
                            Articolo 35. 
 
  Il  presente  accordo  entra  in  vigore  alla  stessa  data  della
convenzione e avra' termine alla data in cui  la  convenzione  stessa
cessera' di essere in vigore. 
    Fatto a Tunisi il 23 marzo 1987,  in  due  esemplari,  in  lingua
francese. 
 
                                                   (Seguono le firme)