Articolo 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, secondo capoverso, lettera g), della convenzione, le categorie dei lavoratori autonomi coperti dalla convenzione sono, per quanto riguarda la Tunisia: a) gli artigiani e i commercianti che esercitano la loro attivita' professionale senza ricorrere a personale dipendente; b) i mezzadri; c) i coltivatori diretti che esercitano per proprio conto attivita' agricole.