(Accordo-art. 5)
 
                             Articolo 5. 
 
  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  2,  secondo  capoverso,
lettera g), della convenzione, le categorie dei  lavoratori  autonomi
coperti dalla convenzione sono, per quanto riguarda la Tunisia: 
    a)  gli  artigiani  e  i  commercianti  che  esercitano  la  loro
attivita' professionale senza ricorrere a personale dipendente; 
    b) i mezzadri; 
    c)  i  coltivatori  diretti  che  esercitano  per  proprio  conto
attivita' agricole.