(Accordo-art. 7)
 
                             Articolo 7. 
 
  1. Per esercitare la facolta' di opzione prevista dall'articolo  7,
paragrafo  3,  della  convenzione,  l'interessato   deve   presentare
istanza,  nel  termine  di  tre  mesi  dall'inizio  dell'attivita'  o
dall'entrata in vigore della convenzione, all'istituzione  competente
dello Stato contraente rappresentato, che  ne  informa  l'istituzione
competente dello Stato di  residenza.  In  mancanza  di  opzione  nel
termine  previsto,  si  applica  la  legislazione  dello   Stato   di
residenza. 
  2. La domanda di cui al punto 1 del presente articolo  puo'  essere
effettuata sia direttamente dall'interessato sia per il  tramite  del
datore di lavoro.