Articolo 7. 1. Per esercitare la facolta' di opzione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, della convenzione, l'interessato deve presentare istanza, nel termine di tre mesi dall'inizio dell'attivita' o dall'entrata in vigore della convenzione, all'istituzione competente dello Stato contraente rappresentato, che ne informa l'istituzione competente dello Stato di residenza. In mancanza di opzione nel termine previsto, si applica la legislazione dello Stato di residenza. 2. La domanda di cui al punto 1 del presente articolo puo' essere effettuata sia direttamente dall'interessato sia per il tramite del datore di lavoro.