(Accordo-art. 8)
 
                             Articolo 8. 
 
  1.  Ai  lavoratori  distaccati  sul  territorio  dell'altro   Stato
contraente  conformemente   all'articolo   8,   lettera   a),   della
convenzione, viene rilasciato un attestato  da  cui  risulta  fino  a
quale data, nonche' per quali settori di assicurazione, il lavoratore
distaccato rimane soggetto alla legislazione dello  Stato  contraente
sul territorio del quale ha sede l'impresa. 
  2. L'attestato   di cui al paragrafo 1 viene rilasciato: 
    A. In Italia: dall'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale
(I.N.P.S). 
    B.  In  Tunisia:  dalla  Cassa  nazionale  di  sicurezza  sociale
(C.N.S.S.). 
  3. Nei casi previsti all'articolo  8,  lettera  a),  ultima  frase,
della convenzione, se la  durata  del  lavoro  si  prolunga  oltre  i
trentasei  mesi  inizialmente  previsti,  il  datore  di  lavoro,  su
richiesta e con il consenso del  lavoratore,  indirizza  prima  dello
scadere  di  questo  termine  all'autorita'  competente  dello  Stato
d'impiego temporaneo, per il tramite dell'autorita' competente  dello
Stato in cui ha sede l'impresa, una domanda di proroga del  distacco,
redatta su un formulario espressamente previsto. 
  Se rilascia l'autorizzazione di proroga  tale  autorita'  trasmette
due  copie  del  formulario  al  datore  di  lavoro   e   due   copie
all'autorita'   competente   dell'altro   Stato,   che   ne   informa
l'istituzione alla quale il lavoratore e' affiliato. 
  4. La domanda di cui al paragrafo 3 deve essere inviata: 
    A. In Italia: al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
    B. In Tunisia: al Ministro degli affari sociali.