Articolo 8. 1. Ai lavoratori distaccati sul territorio dell'altro Stato contraente conformemente all'articolo 8, lettera a), della convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulta fino a quale data, nonche' per quali settori di assicurazione, il lavoratore distaccato rimane soggetto alla legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale ha sede l'impresa. 2. L'attestato di cui al paragrafo 1 viene rilasciato: A. In Italia: dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S). B. In Tunisia: dalla Cassa nazionale di sicurezza sociale (C.N.S.S.). 3. Nei casi previsti all'articolo 8, lettera a), ultima frase, della convenzione, se la durata del lavoro si prolunga oltre i trentasei mesi inizialmente previsti, il datore di lavoro, su richiesta e con il consenso del lavoratore, indirizza prima dello scadere di questo termine all'autorita' competente dello Stato d'impiego temporaneo, per il tramite dell'autorita' competente dello Stato in cui ha sede l'impresa, una domanda di proroga del distacco, redatta su un formulario espressamente previsto. Se rilascia l'autorizzazione di proroga tale autorita' trasmette due copie del formulario al datore di lavoro e due copie all'autorita' competente dell'altro Stato, che ne informa l'istituzione alla quale il lavoratore e' affiliato. 4. La domanda di cui al paragrafo 3 deve essere inviata: A. In Italia: al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. B. In Tunisia: al Ministro degli affari sociali.