IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
                   IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI 
                    STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO 
 
  Visto l'art. 8  della  legge  31  maggio  1984,  n.  193,  relativo
all'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal
regolamento CEE n. 2616/80, come modificato dal  regolamento  CEE  n.
216/84, che istituisce un'azione comunitaria  specifica  di  sviluppo
regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo  di
nuove attivita' economiche in  zone  colpite  dalla  ristrutturazione
dell'industria siderurgica; 
  Visto il decreto 9 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti in
data 11 novembre 1985, registro  n.  14  Industria,  foglio  n.  129,
concernente la delimitazione delle zone previste  dall'art.  8  della
legge 31 maggio 1984, n. 193, recante misure per la razionalizzazione
del settore siderurgico e di intervento della Gepi S.p.a.; 
  Visti in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 4 di detto  decreto  9
ottobre 1985, recanti i termini di decorrenza  per  la  presentazione
delle proposte dei programmi speciali regionali e  delle  domande  di
contributo comunitario avanzate agli  istituti  di  credito  a  medio
termine per operazioni effettuate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902; 
  Considerato che, per l'insufficiente  diffusione  dell'approvazione
della CEE delle zone interessate alla ristrutturazione dell'industria
siderurgica, gli istituti di credito non hanno trasmesso  le  domande
al Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  entro
il termine prescritto; 
  Rilevata la necessita' di  prevedere  una  riapertura  dei  termini
suindicati per la  migliore  attuazione  dell'azione  comunitaria  di
sviluppo regionale; 
 
                              Decreta: 
 
                                Art 1 
 
  Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 4 del decreto  9  ottobre
1985 per la presentazione delle proposte  di  programma  speciale  da
parte delle regioni  interessate  e  riaperto  per  trenta  giorni  a
decorrere dal giorno successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.