IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO Visto l'art. 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193, relativo all'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento CEE n. 2616/80, come modificato dal regolamento CEE n. 216/84, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attivita' economiche in zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica; Visto il decreto 9 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1985, registro n. 14 Industria, foglio n. 129, concernente la delimitazione delle zone previste dall'art. 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193, recante misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della Gepi S.p.a.; Visti in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 4 di detto decreto 9 ottobre 1985, recanti i termini di decorrenza per la presentazione delle proposte dei programmi speciali regionali e delle domande di contributo comunitario avanzate agli istituti di credito a medio termine per operazioni effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902; Considerato che, per l'insufficiente diffusione dell'approvazione della CEE delle zone interessate alla ristrutturazione dell'industria siderurgica, gli istituti di credito non hanno trasmesso le domande al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine prescritto; Rilevata la necessita' di prevedere una riapertura dei termini suindicati per la migliore attuazione dell'azione comunitaria di sviluppo regionale; Decreta: Art 1 Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 4 del decreto 9 ottobre 1985 per la presentazione delle proposte di programma speciale da parte delle regioni interessate e riaperto per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.