Art. 2. La denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» con una delle specificazioni sottoindicate e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti franchi di piede (non innestati) aventi, rispettivamente, la seguente composizione varietale: Fortana: vitigni: Fortana almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e di Ravenna, a bacca rossa e sapore non aromatico presente nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale; Merlot: vitigni: Merlot almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e di Ravenna, a bacca rossa e sapore non aromatico presente nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale; Sauvignon: vitigni: Sauvignon almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano Romagnolo presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale; Bianco: vitigni: Trebbiano Romagnolo almeno il 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30% anche le uve dei vitigni Sauvignon e Malvasia bianca di Candia. E' tollerata la presenza fino ad un massimo del 5% del totale di uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e Ravenna.