Art. 2. 
 
  La denominazione di origine  controllata  «Bosco  Eliceo»  con  una
delle specificazioni sottoindicate e' riservata ai vini  ottenuti  da
uve  di  vigneti   franchi   di   piede   (non   innestati)   aventi,
rispettivamente, la seguente composizione varietale: 
  Fortana: 
  vitigni: Fortana almeno l'85%. 
  Possono concorrere alla produzione  di  detto  vino  anche  le  uve
provenienti  da  altri  vitigni  raccomandati  o  autorizzati   nelle
province di Ferrara  e  di  Ravenna,  a  bacca  rossa  e  sapore  non
aromatico presente nei vigneti in misura non  superiore  al  15%  del
totale; 
  Merlot: 
  vitigni: Merlot almeno l'85%. 
  Possono concorrere alla produzione  di  detto  vino  anche  le  uve
provenienti  da  altri  vitigni  raccomandati  o  autorizzati   nelle
province di Ferrara  e  di  Ravenna,  a  bacca  rossa  e  sapore  non
aromatico presente nei vigneti in misura non  superiore  al  15%  del
totale; 
  Sauvignon: 
  vitigni: Sauvignon almeno l'85%. 
  Possono concorrere alla produzione  di  detto  vino  anche  le  uve
provenienti dal vitigno Trebbiano Romagnolo presenti nei  vigneti  in
misura non superiore al 15% del totale; 
  Bianco: 
  vitigni: Trebbiano Romagnolo almeno il 70%. 
  Possono concorrere alla  produzione  di  detto  vino,  fino  ad  un
massimo del 30% anche le uve dei vitigni Sauvignon e Malvasia  bianca
di Candia. E' tollerata la presenza fino ad un  massimo  del  5%  del
totale  di  uve  provenienti  da  altri  vitigni   a   bacca   bianca
raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e Ravenna.