Art. 4. 
 
  Le condizioni ambientali di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione dei vini «Bosco Eliceo» devono essere quelle  tradizionali
della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche. 
  Sono pertanto  da  considerarsi  idonei  unicamente  i  vigneti  su
terreni sabbiosi e costituiti da  vitigni  non  innestati  e,  aventi
pertanto, anche la parte ipogea costituita da «Vitis Vinifera». 
  I sesti di impianto, le  forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La produzione
massima di uva  dei  vigneti  in  coltura  specializzata,  avente  le
caratteristiche previste dall'art. 2, non deve superare  i  150  q.li
ettaro. 
  A detto limite, anche in annate favorevoli,  la  produzione  dovra'
essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la
produzione non superi del 20% il limite indicato. 
  La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. 
  Qualora  la  resa  uva  vino  superi  il  limite  sopra   riportato
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. 
  La  regione  Emilia-Romagna,  con  proprio  decreto,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima  della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di  coltivazione,
puo' stabilire un limite massimo di  produzione  di  uva  per  ettaro
inferiore  a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,   dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.