Art. 4. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Bosco Eliceo» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti su terreni sabbiosi e costituiti da vitigni non innestati e, aventi pertanto, anche la parte ipogea costituita da «Vitis Vinifera». I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La produzione massima di uva dei vigneti in coltura specializzata, avente le caratteristiche previste dall'art. 2, non deve superare i 150 q.li ettaro. A detto limite, anche in annate favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite indicato. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.