Art. 5. 
 
  Le operazioni di vinificazione, ivi comprese  quelle  previste  dal
successivo art. 7, devono essere effettuate nell'interno  della  zona
di produzione delimitata nell'art. 3. 
  Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'ambito
dell'intero territorio delle province di Ferrara e  Ravenna.  Le  uve
destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare   una   gradazione
alcoolica complessiva minima naturale di gradi 9,5 ai vini  «Fortana»
e «Bianco» e di 100 ai vini «Merlot» e «Sauvignon». 
  Nella vinificazione sono ammesse soltanto  le  pratiche  enologiche
suggerite dalla esperienza e dalla sperimentazione comunque  atte  ad
assicurare ai vini le loro peculiari caratteristiche.