Art. 5. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese quelle previste dal successivo art. 7, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Ferrara e Ravenna. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 9,5 ai vini «Fortana» e «Bianco» e di 100 ai vini «Merlot» e «Sauvignon». Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche suggerite dalla esperienza e dalla sperimentazione comunque atte ad assicurare ai vini le loro peculiari caratteristiche.