Art. 6. I vini di cui all'art. 3 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Fortana: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore: secco (zuccheri riduttori indecomposti fino al 4 per mille amabile (secondo le norme CEE regolamento n. 997/81 del 26 marzo 1981, art. 13, par. 6, lettere c e d) corposo, moderatamente tannico, sapido tranquillo o vivace; gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Merlot: colore: rosso rubino con riflessi violacei; odore: caratteristico, leggermente erbaceo; sapore: asciutto, sapido, armonico, tranquillo o vivace; gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Sauvignon: colore: giallo paglierino; odore: delicato quasi aromatico; sapore: asciutto, caldo vellutato, tranquillo o vivace; gradazione alcoolica complessiva minima: 11; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco minimo: 18 per mille. Bianco: colore: paglierino chiaro; odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso; sapore: asciutto, fresco, gradevolmente armonico; gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco: 16 per mille.