Art. 6. 
 
  I vini di cui all'art. 3 all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
  Fortana: 
  colore: rosso rubino piu' o meno intenso; 
  odore: vinoso, gradevole; 
  sapore: secco (zuccheri riduttori indecomposti fino al 4 per  mille
amabile (secondo le norme CEE regolamento  n.  997/81  del  26  marzo
1981, art. 13, par. 6, lettere c e d) corposo, moderatamente tannico,
sapido tranquillo o vivace; 
  gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50; 
  acidita' totale minima: 6 per mille; 
  estratto secco netto minimo: 22 per mille. 
  Merlot: 
  colore: rosso rubino con riflessi violacei; 
  odore: caratteristico, leggermente erbaceo; 
  sapore: asciutto, sapido, armonico, tranquillo o vivace; 
  gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50; 
  acidita' totale minima: 5 per mille; 
  estratto secco netto minimo: 22 per mille. 
  Sauvignon: 
  colore: giallo paglierino; 
  odore: delicato quasi aromatico; 
  sapore: asciutto, caldo vellutato, tranquillo o vivace; 
  gradazione alcoolica complessiva minima: 11; 
  acidita' totale minima: 6 per mille; 
  estratto secco minimo: 18 per mille. 
  Bianco: 
  colore: paglierino chiaro; 
  odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso; 
  sapore: asciutto, fresco, gradevolmente armonico; 
  gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50; 
  acidita' totale minima: 6 per mille; 
  estratto secco: 16 per mille.