Art. 8. 
 
  Alla denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi  «extra»,  «fine»,
«scelto», «selezionato» e «similiari». 
  E'  tuttavia  consentito  l'uso   di   indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi aziendali  o  ragioni  sociali  o  marchi  privati
purche' non abbiano significato laudativo. 
  In  etichetta  e'  obbligatoria  l'indicazione  «amabile»,  per  le
tipologie aventi tale caratteristica organolettica.