Art. 8. Alla denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similiari». E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo. In etichetta e' obbligatoria l'indicazione «amabile», per le tipologie aventi tale caratteristica organolettica.