Art. 2. 
 
                            Sostituzioni 
 
  I primi due commi dell'art. 9 del  decreto  ministeriale  15  marzo
1986 sono sostituiti dai seguenti: 
  «Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente  articolo  il
Ministro della pubblica istruzione designa per  ciascuna  commissione
anche tre membri supplenti, di cui uno  scelto  dalla  categoria  dei
docenti delle scuole secondarie  e  due  dalle  terne  designate  dal
Consiglio nazionale dei geometri. 
  In caso di giustificata assenza  all'atto  dell'insediamento  della
commissione o di successivo impedimento di qualcuno  dei  commissari,
il  presidente  dispone  con  proprio   provvedimento   la   relativa
definitiva sostituzione nominando il membro supplente della categoria
corrispondente, seguendo, nel caso di assenza di un geometra iscritto
all'albo professionale, l'ordine di designazione ministeriale».