Art. 2. Sostituzioni I primi due commi dell'art. 9 del decreto ministeriale 15 marzo 1986 sono sostituiti dai seguenti: «Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche tre membri supplenti, di cui uno scelto dalla categoria dei docenti delle scuole secondarie e due dalle terne designate dal Consiglio nazionale dei geometri. In caso di giustificata assenza all'atto dell'insediamento della commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione nominando il membro supplente della categoria corrispondente, seguendo, nel caso di assenza di un geometra iscritto all'albo professionale, l'ordine di designazione ministeriale».