Art. 10. Nomina nell'amministrazione L'esito positivo dell'esame di fine corso comporta, nel limite dei, posti disponibili, ed in base all'ordine delle graduatorie di merito, la nomina, nei ruoli della amministrazione prescelta, alla qualifica funzionale o al profilo professionale per cui e' stato svolto il corso. Per quanto riguarda gli studenti universitari, la loro nomina e' subordinata al conseguimento del diploma di laurea entro l'anno solare dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso della graduatoria, di cui all'ultimo comma del precedente art. 9. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro interessato, con decorrenza alla data indicata nel decreto stesso. Effettuate le nomine dei posti disponibili, le graduatorie di fine corso relative ai restanti idonei, per ciascuna qualifica funzionale o profilo professionale di ogni singola amministrazione, possono essere utilizzate per coprire vacanze che sopravverranno nella stessa qualifica o profilo. Tale possibilita' si esaurisce con l'approvazione della graduatoria del corso successivo relativo alla medesima amministrazione. In ogni caso, coloro che pur essendosi qualificati idonei nelle graduatorie di fine corso non avessero conseguito la nomina per carenza di posti, o nel caso di studenti universitari, per non aver conseguito il diploma di laurea, possono, a domanda, essere inclusi, con il voto a suo tempo conseguito, nelle graduatorie finali del corso successivo indetto per amministrazioni o per profili professionali corrispondenti a quelli del corso nel quale si e' conseguita l'idoneita'; tale corrispondenza, se necessario, sara' determinata caso per caso dal comitato didattico che, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun corso successivo, stabilira' a quali altre amministrazioni o profili professionali l'idoneita' conseguita sia rapportabile.