Art. 10. 
 
                     Nomina nell'amministrazione 
 
  L'esito positivo dell'esame di fine corso comporta, nel limite dei,
posti disponibili, ed in base all'ordine delle graduatorie di merito,
la nomina, nei ruoli della amministrazione prescelta, alla  qualifica
funzionale o al profilo professionale per  cui  e'  stato  svolto  il
corso. 
  Per quanto riguarda gli studenti universitari, la  loro  nomina  e'
subordinata al conseguimento  del  diploma  di  laurea  entro  l'anno
solare dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso della
graduatoria, di cui all'ultimo comma del precedente art. 9. 
  Alla nomina si provvede con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro interessato, con  decorrenza
alla data indicata nel decreto stesso. 
  Effettuate le nomine dei posti disponibili, le graduatorie di  fine
corso relative ai restanti idonei, per ciascuna qualifica  funzionale
o profilo professionale  di  ogni  singola  amministrazione,  possono
essere utilizzate per coprire vacanze che sopravverranno nella stessa
qualifica 
  o profilo. Tale possibilita' si esaurisce con l'approvazione  della
graduatoria   del   corso   successivo   relativo    alla    medesima
amministrazione. 
  In ogni caso, coloro che pur  essendosi  qualificati  idonei  nelle
graduatorie di fine corso  non  avessero  conseguito  la  nomina  per
carenza di posti, o nel caso di studenti universitari, per  non  aver
conseguito il diploma di laurea, possono, a domanda, essere  inclusi,
con il voto a suo tempo  conseguito,  nelle  graduatorie  finali  del
corso  successivo  indetto  per   amministrazioni   o   per   profili
professionali corrispondenti a quelli  del  corso  nel  quale  si  e'
conseguita l'idoneita'; tale  corrispondenza,  se  necessario,  sara'
determinata caso per caso dal comitato didattico che,  tenendo  conto
delle caratteristiche di ciascun corso successivo, stabilira' a quali
altre amministrazioni o profili professionali l'idoneita'  conseguita
sia rapportabile.