Art. 11. 
 
                  Riammissione ai corsi successivi 
 
  Coloro che non abbiano potuto iniziare o  proseguire  la  frequenza
del corso a causa degli obblighi connessi  al  servizio  militare  di
leva oppure perche' si trovano nelle condizioni previste dalla  legge
30 dicembre 1971, n. 1024, e successive  modifiche  ed  integrazioni,
oppure per altra comprovata causa di forza maggiore, possono chiedere
- purche' ancora in possesso dei requisiti di cui  all'art.  1  -  di
essere ammessi al corso successivo, in eccedenza al numero dei  posti
originariamente stabiliti per il corso stesso. 
  La riammissione sara' effettuata, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  al  primo  corso  successivo  indetto  per
amministrazioni o per profili professionali corrispondenti  a  quelli
del corso nel quale si e' conseguita l'idoneita' di ammissione;  tale
corrispondenza, se necessario, sara' determinata caso  per  caso  dal
comitato didattico che, tenendo conto delle caratteristiche del corso
successivo,  stabilira'  a  quali  altre  amministrazioni  o  profili
professionali l'idoneita' conseguita sia rapportabile.