Art. 11. Riammissione ai corsi successivi Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi connessi al servizio militare di leva oppure perche' si trovano nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1024, e successive modifiche ed integrazioni, oppure per altra comprovata causa di forza maggiore, possono chiedere - purche' ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 - di essere ammessi al corso successivo, in eccedenza al numero dei posti originariamente stabiliti per il corso stesso. La riammissione sara' effettuata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al primo corso successivo indetto per amministrazioni o per profili professionali corrispondenti a quelli del corso nel quale si e' conseguita l'idoneita' di ammissione; tale corrispondenza, se necessario, sara' determinata caso per caso dal comitato didattico che, tenendo conto delle caratteristiche del corso successivo, stabilira' a quali altre amministrazioni o profili professionali l'idoneita' conseguita sia rapportabile.