Art. 12. Validita' esami sostenuti dagli allievi studenti universitari Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione sono validi, a giudizio dei competenti consigli accademici, ai fini del conseguimento del diploma di laurea. A tale scopo la Scuola rilascia, al termine del corso, agli allievi non ancora laureati ed a richiesta delle competenti autorita' accademiche, una certificazione indicante: a) corsi seguiti; b) il voto riportato nelle singole prove sostenute e nell'esame finale, con il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice; c) il programma svolto in relazione a ciascun insegnamento. Le competenti autorita' accademiche possono chiedere ulteriori chiarimenti alla direzione della Scuola.