Art. 12. 
 
    Validita' esami sostenuti dagli allievi studenti universitari 
 
  Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola  superiore
della pubblica amministrazione sono validi, a giudizio dei competenti
consigli accademici, ai fini del conseguimento del diploma di laurea. 
  A tale scopo la Scuola rilascia, al termine del corso, agli allievi
non  ancora  laureati  ed  a  richiesta  delle  competenti  autorita'
accademiche, una certificazione indicante: 
    a) corsi seguiti; 
    b) il voto riportato nelle singole prove sostenute  e  nell'esame
finale, con il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice; 
  c) il programma svolto in relazione a ciascun insegnamento. 
  Le competenti  autorita'  accademiche  possono  chiedere  ulteriori
chiarimenti alla direzione della Scuola.