Art. 13. 
 
Trattamento economico e congedo ordinario  durante  i  corsi  per  il
                            reclutamento 
 
  Agli allievi dei corsi per il reclutamento  viene  corrisposta  una
borsa di studio pari al 70 per cento dello stipendio ed altri assegni
continuativi spettanti agli impiegati civili di  prima  nomina  nella
qualifica funzionale per la quale hanno concorso. 
  La borsa suddetta viene corrisposta  agli  allievi,  per  tutta  la
durata del corso, in  rate  mensili,  dalla  Scuola  superiore  della
pubblica amministrazione con le modalita' stabilite  nell'ordinamento
vigente per il pagamento degli stipendi. 
  Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio, sono effettuate  le
ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale in favore
degli impiegati civili dello Stato. 
  Agli allievi che siano dipendenti civili  dello  Stato,  ammessi  a
frequentare il corso ai sensi dell'ultimo comma, del precedente  art.
1  compete,  per   tutta   la   durata   del   corso   e   a   carico
dell'amministrazione  di  appartenenza,  il   trattamento   economico
relativo alla loro qualifica, ovvero quello stabilito per gli allievi
esterni, se piu' vantaggioso,  con  relativa  integrazione  da  parte
della Scuola superiore. 
  Gli allievi dei corsi hanno diritto ad  un  periodo  di  ferie  che
sara' stabilito all'inizio di ciascun corso con delibera del comitato
direttivo, tenendo conto sia della durata del corso; sia delle  norme
vigenti in materia di congedo ordinario.