Art. 13. Trattamento economico e congedo ordinario durante i corsi per il reclutamento Agli allievi dei corsi per il reclutamento viene corrisposta una borsa di studio pari al 70 per cento dello stipendio ed altri assegni continuativi spettanti agli impiegati civili di prima nomina nella qualifica funzionale per la quale hanno concorso. La borsa suddetta viene corrisposta agli allievi, per tutta la durata del corso, in rate mensili, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione con le modalita' stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio, sono effettuate le ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale in favore degli impiegati civili dello Stato. Agli allievi che siano dipendenti civili dello Stato, ammessi a frequentare il corso ai sensi dell'ultimo comma, del precedente art. 1 compete, per tutta la durata del corso e a carico dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico relativo alla loro qualifica, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni, se piu' vantaggioso, con relativa integrazione da parte della Scuola superiore. Gli allievi dei corsi hanno diritto ad un periodo di ferie che sara' stabilito all'inizio di ciascun corso con delibera del comitato direttivo, tenendo conto sia della durata del corso; sia delle norme vigenti in materia di congedo ordinario.