Art. 14. 
 
                       Norme di comportamento 
 
  Le norme di comportamento che gli allievi sono tenuti ad  osservare
sono  stabilite  con  regolamento  interno  approvato  dal   comitato
direttivo sentito il comitato didattico. 
  Con lo stesso regolamento sono altresi'  determinate  le  eventuali
sanzioni disciplinari e le modalita' della loro irrogazione,  nonche'
i casi in cui il comitato direttivo, su proposta del direttore  della
Scuola, puo' dichiarare l'espulsione dal corso per gravissimi  motivi
o per persistente scarso profitto. 
  In attesa dell'emanazione  del  regolamento  suddetto,  le  assenze
effettuate durante la  frequenza  del  corso  sono  disciplinate  dai
seguenti commi. 
  Coloro che non si presenteranno, senza giustificato  motivo,  entro
quindici giorni dall'inizio del  corso,  saranno  esclusi  dal  corso
stesso. 
  Le assenze per motivi di salute, anche per un solo giorno, dovranno
essere giustificate con  certificato  medico  rilasciato  dall'unita'
sanitaria locale. 
  Ogni  assenza  giustificata  da  motivi  diversi   dalla   malattia
comportera' la riduzione giornaliera della borsa di studio, calcolata
in un  trentesimo  dell'importo  mensile,  salvo  casi  assolutamente
eccezionali  che  saranno   singolarmente   valutati   dal   comitato
direttivo. L'assenza che si protragga per un periodo complessivamente
superiore  a  trenta  giorni  e  incida  negativamente  sul  profitto
dell'allievo, puo' determinare l'esclusione dal corso  e  la  perdita
della borsa di studio, da disporsi con provvedimento  definitivo  del
direttore della Scuola, su conforme parere del comitato direttivo. 
  L'allievo  che  interrompe  la  frequenza  del  corso  per   motivi
personali o che non accetti la nomina alla fine del corso e  che  non
assuma servizio presso l'amministrazione di  destinazione  o  che  in
quest'ultima non rimanga per un periodo non inferiore ad un  anno  e'
tenuto a rimborsare gli  importi  della  borsa  di  studio  percepiti
durante il corso.