Art. 17. 
 
                       Attrezzature logistiche 
 
  Nei limiti in cui le attrezzature  e  le  disponibilita'  ricettive
della Scuola lo consentono, i corsi per il reclutamento si  svolgono,
in tutto o in parte, con il sistema della residenzialita' oppure puo'
essere organizzato presso le sedi dei corsi un servizio di mensa. 
  Sia per il servizio di residenzialita', sia per la mensa; la Scuola
si avvale, di norma, di gestori prescelti, mediante gara, tra  coloro
che offrendo le  necessarie  garanzie  praticheranno  i  prezzi  piu'
vantaggiosi che saranno direttamente pagati dagli allievi ai gestori. 
  Per quanto concerne il servizio di mensa i prezzi piu'  vantaggiosi
devono intendersi sotto il profilo non soltanto  economico  ma  anche
tecnico, diretto ad assicurare comunque  che  i  pasti  rispondano  a
soddisfacenti requisiti dietetico-alimentari. 
  A tale scopo, e per rendere  meno  gravoso  l'onere  a  carico  dei
frequentatori dei corsi, il comitato direttivo della Scuola superiore
della  pubblica  amministrazione,  in  sede  di   proposte   per   la
ripartizione annuale dei fondi di bilancio - ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 21  aprile  1972,  n.  472  -
determina l'ammontare di un contributo pro-capite che verra' concesso
ai  gestori  delle  mense  in  rapporto  al   numero   presunto   dei
frequentatori l'ammontare del contributo stesso, che  sara'  indicato
nella gara di cui al  precedente  secondo  comma  nonche'  i  criteri
generali per l'organizzazione  delle  mense,  saranno  approvati  con
decreto del Ministro per la funzione pubblica. 
  Il contributo stesso sara' erogato  ai  gestori  con  carattere  di
periodicita'  sulla  base,   del   numero   di   effettive   presenze
verificatesi alle mense nel periodo precedente. 
  La Scuola puo' mettere a disposizione dei gestori  i  locali  e  le
attrezzature occorrenti per le  mense.  In  tal  caso  le  somme  che
corrisponderebbero all'uso dei locali e delle  attrezzature  concesse
dovranno essere considerate in sede di determinazione dei  prezzi  di
cui al secondo comma. 
  Per i materiali e le attrezzature messi a  disposizione  i  gestori
sono  tenuti  a  rispondere  secondo  le   norme   previste   per   i
consegnatari. 
  Nell'ambito delle attivita' complementari ai corsi, la scuola  puo'
organizzare iniziative  di  carattere  culturale,  nonche'  attivita'
ricreative di impiego del tempo libero e provvede, nei  limiti  delle
proprie disponibilita', alla dotazione delle sue sedi con servizi  ed
attrezzature sportive. 
  Con  provvedimento  del  direttore  della  scuola  potranno  essere
ammessi ad usufruire delle mense e delle attivita'  complementari  ai
corsi,  in  base  alle  esigenze  che  dovessero  verificarsi   nella
programmazione,  anche  i  frequentatori  di  iniziative   didattiche
diverse dai corsi di reclutamento, nonche' il personale docente e non
docente della Scuola,  che  debbano  obbligatoriamente  protrarre  la
frequenza o il servizio nelle ore pomeridiane.