Art. 17. Attrezzature logistiche Nei limiti in cui le attrezzature e le disponibilita' ricettive della Scuola lo consentono, i corsi per il reclutamento si svolgono, in tutto o in parte, con il sistema della residenzialita' oppure puo' essere organizzato presso le sedi dei corsi un servizio di mensa. Sia per il servizio di residenzialita', sia per la mensa; la Scuola si avvale, di norma, di gestori prescelti, mediante gara, tra coloro che offrendo le necessarie garanzie praticheranno i prezzi piu' vantaggiosi che saranno direttamente pagati dagli allievi ai gestori. Per quanto concerne il servizio di mensa i prezzi piu' vantaggiosi devono intendersi sotto il profilo non soltanto economico ma anche tecnico, diretto ad assicurare comunque che i pasti rispondano a soddisfacenti requisiti dietetico-alimentari. A tale scopo, e per rendere meno gravoso l'onere a carico dei frequentatori dei corsi, il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in sede di proposte per la ripartizione annuale dei fondi di bilancio - ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 - determina l'ammontare di un contributo pro-capite che verra' concesso ai gestori delle mense in rapporto al numero presunto dei frequentatori l'ammontare del contributo stesso, che sara' indicato nella gara di cui al precedente secondo comma nonche' i criteri generali per l'organizzazione delle mense, saranno approvati con decreto del Ministro per la funzione pubblica. Il contributo stesso sara' erogato ai gestori con carattere di periodicita' sulla base, del numero di effettive presenze verificatesi alle mense nel periodo precedente. La Scuola puo' mettere a disposizione dei gestori i locali e le attrezzature occorrenti per le mense. In tal caso le somme che corrisponderebbero all'uso dei locali e delle attrezzature concesse dovranno essere considerate in sede di determinazione dei prezzi di cui al secondo comma. Per i materiali e le attrezzature messi a disposizione i gestori sono tenuti a rispondere secondo le norme previste per i consegnatari. Nell'ambito delle attivita' complementari ai corsi, la scuola puo' organizzare iniziative di carattere culturale, nonche' attivita' ricreative di impiego del tempo libero e provvede, nei limiti delle proprie disponibilita', alla dotazione delle sue sedi con servizi ed attrezzature sportive. Con provvedimento del direttore della scuola potranno essere ammessi ad usufruire delle mense e delle attivita' complementari ai corsi, in base alle esigenze che dovessero verificarsi nella programmazione, anche i frequentatori di iniziative didattiche diverse dai corsi di reclutamento, nonche' il personale docente e non docente della Scuola, che debbano obbligatoriamente protrarre la frequenza o il servizio nelle ore pomeridiane.