Art. 2. 
 
           Determinazione dei posti da mettere a concorso 
 
  I posti da mettere  a  concorso  sono  stabiliti  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il comitato direttivo della  Scuola  superiore  della
pubblica amministrazione ed il  Consiglio  superiore  della  pubblica
amministrazione, tenute presenti le vacanze che si prevede si rendano
disponibili alla data di conclusione del corso. 
  Ai corsi puo' essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei
posti messi a concorso maggiorato di uno percentuale non superiore al
venti per cento. 
  Possono  essere   banditi   concorsi   distinti   per   gruppi   di
amministrazioni o per gruppi di profili professionali sia  a  livello
nazionale  che  regionale  o  provinciale  secondo  la   destinazione
indicata, per le proprie esigenze funzionali,  dalle  amministrazioni
interessate.