Art. 2. Determinazione dei posti da mettere a concorso I posti da mettere a concorso sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, tenute presenti le vacanze che si prevede si rendano disponibili alla data di conclusione del corso. Ai corsi puo' essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso maggiorato di uno percentuale non superiore al venti per cento. Possono essere banditi concorsi distinti per gruppi di amministrazioni o per gruppi di profili professionali sia a livello nazionale che regionale o provinciale secondo la destinazione indicata, per le proprie esigenze funzionali, dalle amministrazioni interessate.