Art. 3. 
 
             Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi 
 
  I bandi relativi ai concorsi di  cui  al  precedente  art.  1  sono
emessi, previa  approvazione  del  comitato  direttivo  della  Scuola
superiore  della  pubblica  amministrazione  e  sentito  il  comitato
didattico della Scuola  stessa,  con  decreto  del  Ministro  per  la
funzione pubblica da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 
  A tale scopo, il comitato direttivo della  Scuola  superiore  della
pubblica amministrazione stabilisce, con apposita delibera,  i  punti
seguenti: 
   1) numero dei posti  messi  a  concorso  nella  qualifica  cui  si
riferisce il concorso stesso che saranno conferiti, a conclusione del
corso, presso ciascuna amministrazione o  gruppo  di  amministrazioni
dello  Stato;  le  amministrazioni  possono  essere  a   tale   scopo
raggruppate per attivita' omogenee; 
   2) numero complessivo degli  allievi,  utilmente  collocati  nella
graduatoria di idoneita' che possono essere ammessi  al  corso;  tale
numero e' pari a quello dei posti messi a concorso maggiorabile  sino
al venti per cento; 
   3)  requisiti  giuridici  e  di  studio  per  l'ammissibilita'  al
concorso, in connessione con la qualifica funzionale o  eventualmente
al profilo professionale relativi al concorso stesso; 
   4) criteri per lo svolgimento  della  prova  scritta,  consistente
nella trattazione sintetica da parte del candidato di  tre  argomenti
scelti  ciascuno  in  ogni  gruppo  di  quesiti   proposti,   e   per
l'ammissione al colloquio; 
   5) criteri per lo svolgimento del colloquio, comprendente anche la
prova di conoscenza di una lingua straniera tra quelle  indicate  nel
bando, e per la valutazione dei titoli  prodotti  dai  candidati  che
abbiano superato la prova scritta; 
   6) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini  della  stesura  del
bando di concorso e delle sue forme di pubblicita'. 
  Rimangono ferme le norme vigenti  anche  relativamente  alla  prova
scritta  di  lingua  straniera  prevista  per  l'accesso  a   singole
amministrazioni dello Stato.