Art. 3. Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi I bandi relativi ai concorsi di cui al precedente art. 1 sono emessi, previa approvazione del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione e sentito il comitato didattico della Scuola stessa, con decreto del Ministro per la funzione pubblica da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. A tale scopo, il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce, con apposita delibera, i punti seguenti: 1) numero dei posti messi a concorso nella qualifica cui si riferisce il concorso stesso che saranno conferiti, a conclusione del corso, presso ciascuna amministrazione o gruppo di amministrazioni dello Stato; le amministrazioni possono essere a tale scopo raggruppate per attivita' omogenee; 2) numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nella graduatoria di idoneita' che possono essere ammessi al corso; tale numero e' pari a quello dei posti messi a concorso maggiorabile sino al venti per cento; 3) requisiti giuridici e di studio per l'ammissibilita' al concorso, in connessione con la qualifica funzionale o eventualmente al profilo professionale relativi al concorso stesso; 4) criteri per lo svolgimento della prova scritta, consistente nella trattazione sintetica da parte del candidato di tre argomenti scelti ciascuno in ogni gruppo di quesiti proposti, e per l'ammissione al colloquio; 5) criteri per lo svolgimento del colloquio, comprendente anche la prova di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando, e per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati che abbiano superato la prova scritta; 6) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della stesura del bando di concorso e delle sue forme di pubblicita'. Rimangono ferme le norme vigenti anche relativamente alla prova scritta di lingua straniera prevista per l'accesso a singole amministrazioni dello Stato.