Art. 4. 
 
              Punteggio per il superamento delle prove 
 
  Ciascun candidato supera l'esame di concorso di ammissione al corso
se riporta almeno ventuno trentesimi in ciascuno degli  elaborati  di
cui e' composta la prova scritta ed  almeno  ventuno  trentesimi  nel
colloquio.