Art. 6. Commissioni giudicatrici La commissione esaminatrice dei titoli e delle prove per l'ammissione al corso, la commissione giudicatrice degli esami di meta' corso e quella degli esami di fine corso sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composte come segue: a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi di qualifica non inferiore a consigliere o equiparata o i direttori generali; b) da quattro docenti della scuola, proposti dal comitato didattico della scuola stessa. Il numero dei componenti puo' essere elevato a nove, con l'aggiunta di altri quattro docenti; in tal caso, fermo restando il presidente, la commissione opera suddivisa in due sottocommissioni. Almeno meta' dei docenti di cui ai commi precedenti devono essere prescelti tra i funzionari della pubblica amministrazione. Alla commissione stessa possono essere aggregati membri esperti in materie o discipline particolari. Esercita le funzioni di segretario un impiegato dell'ottavo livello, proveniente, fino alla determinazione dei profili professionali, dalla carriera direttiva. Quando trattasi di corsi organizzati per il reclutamento di impiegati delle carriere tecniche, i membri delle commissioni esaminatrici di cui ai precedenti commi, ad esclusione del presidente e del segretario, potranno essere scelti tra professori universitari e tra funzionari e dirigenti tecnici delle amministrazioni dello Stato.