Art. 6. 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  La  commissione  esaminatrice  dei  titoli  e   delle   prove   per
l'ammissione al corso, la commissione  giudicatrice  degli  esami  di
meta' corso e quella degli esami di  fine  corso  sono  nominate  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e composte come segue: 
    a) da un presidente, scelto tra i  magistrati  amministrativi  di
qualifica non inferiore a consigliere  o  equiparata  o  i  direttori
generali; 
    b)  da  quattro  docenti  della  scuola,  proposti  dal  comitato
didattico della scuola stessa. 
  Il numero dei componenti puo' essere elevato a nove, con l'aggiunta
di altri quattro docenti; in tal caso, fermo restando il  presidente,
la commissione opera suddivisa in due sottocommissioni. 
  Almeno meta' dei docenti di cui ai commi precedenti  devono  essere
prescelti tra i funzionari della pubblica amministrazione. 
  Alla commissione stessa possono essere aggregati membri esperti  in
materie o discipline particolari. Esercita le funzioni di  segretario
un   impiegato   dell'ottavo   livello,   proveniente,   fino    alla
determinazione dei profili professionali, dalla carriera direttiva. 
  Quando  trattasi  di  corsi  organizzati  per  il  reclutamento  di
impiegati  delle  carriere  tecniche,  i  membri  delle   commissioni
esaminatrici di cui ai precedenti commi, ad esclusione del presidente
e del segretario, potranno essere scelti tra professori  universitari
e tra funzionari e  dirigenti  tecnici  delle  amministrazioni  dello
Stato.