Art. 8. Primo periodo e prove di meta' corso Ciascun corso e' suddiviso in due periodi. Nel primo periodo, di durata pari, di massima, alla meta' della durata complessiva del corso, gli allievi seguono insegnamenti o altre attivita' didattiche destinati all'acquisizione delle conoscenze di base necessarie per la comprensione dei fenomeni amministrativi comuni a tutte le amministrazioni dello Stato. Al termine del primo periodo gli allievi sostengono un esame consistente in due prove scritte relative agli insegnamenti stabiliti dal comitato didattico e in un colloquio che verte su tutte le discipline oggetto del corso. Sono ammessi al colloquio gli allievi che abbiano riportato almeno ventuno trentesimi in ciascuna delle due prove scritte; il colloquio si intende superato con una votazione di almeno ventuno trentesimi. Gli allievi che non superano le prove suddette perdono il diritto a percepire la borsa di studio e comunque sono esclusi dall'ulteriore proseguimento del corso. La graduatoria e' compilata sulla base della somma dei voti, espressa in trentesimi, della media delle prove scritte e del colloquio. In base alla posizione occupata nella graduatoria e tenendo conto della distribuzione dei posti disponibili, gli allievi scelgono l'amministrazione nei cui ruoli intendono conseguire la nomina al termine del corso. Qualora le amministrazioni interessate ne facciano espressa richiesta, la scelta verra' effettuata tenendo conto anche dei posti, non calcolati al momento del bando, che si renderanno disponibili presso ciascuna amministrazione entro la fine del corso.