Art. 8. 
 
                Primo periodo e prove di meta' corso 
 
  Ciascun corso e' suddiviso in due periodi. 
  Nel primo periodo, di durata pari, di  massima,  alla  meta'  della
durata complessiva del corso,  gli  allievi  seguono  insegnamenti  o
altre   attivita'   didattiche   destinati   all'acquisizione   delle
conoscenze di  base  necessarie  per  la  comprensione  dei  fenomeni
amministrativi comuni a tutte le amministrazioni dello Stato. 
  Al termine del  primo  periodo  gli  allievi  sostengono  un  esame
consistente in due prove scritte relative agli insegnamenti stabiliti
dal comitato didattico e in  un  colloquio  che  verte  su  tutte  le
discipline oggetto del corso. 
  Sono ammessi al colloquio gli allievi che abbiano riportato  almeno
ventuno trentesimi in ciascuna delle due prove scritte; il  colloquio
si intende superato con una votazione di almeno ventuno trentesimi. 
  Gli allievi che non superano le prove suddette perdono il diritto a
percepire la borsa di studio e comunque sono  esclusi  dall'ulteriore
proseguimento del corso. 
  La graduatoria e'  compilata  sulla  base  della  somma  dei  voti,
espressa in  trentesimi,  della  media  delle  prove  scritte  e  del
colloquio. 
  In base alla posizione occupata nella graduatoria e  tenendo  conto
della distribuzione  dei  posti  disponibili,  gli  allievi  scelgono
l'amministrazione nei cui ruoli intendono  conseguire  la  nomina  al
termine del corso. 
  Qualora  le  amministrazioni  interessate  ne   facciano   espressa
richiesta, la scelta verra' effettuata tenendo conto anche dei posti,
non calcolati al momento del bando,  che  si  renderanno  disponibili
presso ciascuna amministrazione entro la fine del corso.