Art. 9. Secondo periodo ed esame di fine corso Il secondo periodo e' articolato secondo indirizzi specializzati ed e' dedicato agli insegnamenti specifici nonche' a periodi di applicazione presso le amministrazioni prescelte. L'esame di fine corso consiste in un colloquio sulle materie oggetto di insegnamento, stabilite dal comitato didattico, nonche' nella discussione di una tesi scritta individuale a carattere interdisciplinare, proposta dall'allievo ed approvata dal comitato stesso. La valutazione del colloquio e della tesi sara' espressa in trentesimi, con un unico voto che, qualora inferiore a diciotto, comportera' la perdita del diritto alla nomina dell'allievo nell'Amministrazione. Il voto positivo dal ventuno al trenta verra' integrato da un coefficiente autonomo aggiuntivo fino a cinque punti, che sara' attribuito dalla stessa commissione giudicatrice degli esami di fine corso, tenendo conto: a) delle proposte che verranno formulate, a fine corso, dal collegio dei docenti incaricati in ogni classe, in merito all'impegno globale dimostrato da ciascun allievo durante lo svolgimento del corso; b) della relazione che verra' redatta, a fine corso, dal direttore responsabile di sede, in merito all'assiduita' con la quale ciascun allievo avra' frequentato il corso stesso, ivi compresi i periodi di applicazione e di ricerca. In relazione ai risultati dell'esame vengono formulate graduatorie distinte con riferimento alle amministrazioni prescelte dagli allievi al termine del primo periodo del corso. Ogni graduatoria e' formata in base al punteggio finale conseguito dagli allievi costituito dalla somma del punteggio conseguito nelle prove di meta' corso e di quello conseguito al termine del corso; a parita' di merito vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Della graduatoria, approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica, viene pubblicato l'avviso nella Gazzetta Ufficiale.