Art. 9. 
 
               Secondo periodo ed esame di fine corso 
 
  Il secondo periodo e' articolato secondo indirizzi specializzati ed
e'  dedicato  agli  insegnamenti  specifici  nonche'  a  periodi   di
applicazione presso le amministrazioni prescelte. 
  L'esame di fine  corso  consiste  in  un  colloquio  sulle  materie
oggetto di insegnamento, stabilite dal  comitato  didattico,  nonche'
nella  discussione  di  una  tesi  scritta  individuale  a  carattere
interdisciplinare, proposta dall'allievo ed  approvata  dal  comitato
stesso. 
  La valutazione  del  colloquio  e  della  tesi  sara'  espressa  in
trentesimi, con un unico voto  che,  qualora  inferiore  a  diciotto,
comportera'  la  perdita  del  diritto   alla   nomina   dell'allievo
nell'Amministrazione. 
  Il voto positivo dal ventuno  al  trenta  verra'  integrato  da  un
coefficiente autonomo aggiuntivo  fino  a  cinque  punti,  che  sara'
attribuito dalla stessa commissione giudicatrice degli esami di  fine
corso, tenendo conto: 
    a) delle proposte che  verranno  formulate,  a  fine  corso,  dal
collegio dei docenti incaricati in ogni classe, in merito all'impegno
globale dimostrato da ciascun  allievo  durante  lo  svolgimento  del
corso; 
    b)  della  relazione  che  verra'  redatta,  a  fine  corso,  dal
direttore responsabile di sede, in merito all'assiduita' con la quale
ciascun allievo avra' frequentato il corso  stesso,  ivi  compresi  i
periodi di applicazione e di ricerca. 
  In relazione ai risultati dell'esame vengono formulate  graduatorie
distinte con riferimento alle amministrazioni prescelte dagli allievi
al termine del primo periodo del corso. 
  Ogni graduatoria e' formata in base al punteggio finale  conseguito
dagli allievi costituito dalla somma del punteggio  conseguito  nelle
prove di meta' corso e di quello conseguito al termine del  corso;  a
parita' di merito vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  Della graduatoria,  approvata  con  decreto  del  Ministro  per  la
funzione  pubblica,  viene   pubblicato   l'avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale.