IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai  requisiti  di
sicurezza  che  deve  possedere  il  materiale   da   impiegare   per
l'alimentazione di gas combustibili uso domestico; 
  Visto l'art. 4  della  legge  suddetta  che  demanda  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   la   vigilanza
sull'applicazione  della  legge  stessa,  con  facolta'  di  disporre
accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati; 
  Considerato che, allo scopo di verificare la corretta  applicazione
della citata legge, in data 11 dicembre 1985 il materiale piu' avanti
indicato e' stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del  marchio
di qualita', con sede a Milano, via Quintiliano,  n.  43,  presso  la
ditta Ferro Adriatica S.p.a., strada statale n. 16, zona industriale,
localita' Baraccola, Ancona; 
  Vista la relazione 1MQ n. 756 con la quale l'Istituto italiano  del
marchio di qualita', autorizzato, per  gli  accertamenti,  unitamente
alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto  7  luglio
1975  e  successivi  decreti  di  proroga,  ha  dichiarato   la   non
conformita'  alle  regole  specifiche  della  buona  tecnica  per  la
salvaguardia della sicurezza del materiale in argomento, per i motivi
riportati nella relazione  sopra  menzionata,  allegata  al  presente
decreto; 
  Considerata la comunicazione, inviata con nota n. 162018, in data 5
marzo  1987,  alla  S.a.s.  Tecnoresine  Bustese,  costruttrice   del
materiale oggetto dell'esame  e  delle  prove,  e  la  corrispondente
risposta data dall'anzidetta societa' con lettera in  data  26  marzo
1987; 
  Considerata l'opportunita' di impedire la  circolazione  in  Italia
del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso
domestico, sprovvisto  di  requisiti  costruttivi  che  costituiscono
regola  specifica  di  buona  tecnica,  per  la  salvaguardia   della
sicurezza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto, la commercializzazione e la  cessione  a  qualsiasi
titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di  fabbricazione
Tecnoresine bustese, con sede  in  Vanzaghello  (Milano),  via  delle
Orchidee, n. 4, a causa della non conformita'  del  materiale  stesso
alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della
sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083: 
    tubo flessibile in lunghezza di fabbricazione Ø 13  marchiato  «Ø
13 - UNI-CIG 7140 - 72».