Art. 3. 
 
  Ai  trasgressori  delle  disposizioni  del  presente  provvedimento
saranno applicate le  sanzioni  previste  dall'art.  650  del  codice
penale vigente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 27 luglio 1987 
 
                                                    Il Ministro: Piga