Art. 6. Decadenza Il venir meno anche di uno solo dei requisiti indicati nell'art. 1 determina la cessazione del diritto all'assegno di incollocabilita' il cui relativo importo non e' corrisposto a partire dal mese successivo a quello in cui si e' verificata la decadenza. In caso di morte del beneficiario l'assegno e' corrisposto agli aventi diritto per l'intero mese nel quale si e' verificato il decesso.