(Regolamento per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità-art. 6)
                               Art. 6. 
                              Decadenza 
 
  Il venir meno anche di uno solo dei requisiti indicati nell'art.  1
determina la cessazione del diritto all'assegno  di  incollocabilita'
il cui relativo  importo  non  e'  corrisposto  a  partire  dal  mese
successivo a quello in cui si e' verificata la decadenza. In caso  di
morte del beneficiario l'assegno e' corrisposto agli  aventi  diritto
per l'intero mese nel quale si e' verificato il decesso.