Art. 13.
           (Regioni a statuto speciale e province autonome
                       di Trento e di Bolzano)

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  nelle  materie  di  competenza  esclusiva, possono dare
immediata  attuazione  alle  raccomandazioni e direttive comunitarie,
salvo  adeguarsi,  nei  limiti  previsti  dalla  Costituzione  e  dai
relativi  statuti  speciali, alle leggi dello Stato di cui al comma 1
dell'articolo 12.