Art. 7.
                     (Informazione finanziaria)

  1.  Il  fondo  di  rotazione,  di  cui  all'articolo 5, assicura la
raccolta  e  la  elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi
finanziari  delle  Comunita'  europee  riguardanti  d'Italia e quelli
nazionali ad essi collegati.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1 affluiscono al fondo di
rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le
Comunita'  europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati,
i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di
cui allo stesso comma 1.
  3.  Al Fondo di rotazione sono altresi' comunicati, a cura di tutte
le  amministrazioni  statali,  regionali  e  delle province autonome,
competenti  all'attuazione  delle politiche comunitarie, gli elementi
relativi  alle  provvidenze  comunitarie  ed a quelle interne ad esse
collegate,  distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno
capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello
stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.
  4. Le modalita' per l'espletamento delle procedure di raccolta e di
elaborazione  dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli
enti  interessati  dal fondo di rotazione, che curera' all'occorrenza
ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunita' europee,
per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.
  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  di  concerto con il Ministro per il
coordinamento  delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un
bollettino  del  fondo  di  rotazione,  contenente  l'ammontare  e la
provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati.