Art. 7. (Informazione finanziaria) 1. Il fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunita' europee riguardanti d'Italia e quelli nazionali ad essi collegati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunita' europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1. 3. Al Fondo di rotazione sono altresi' comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia. 4. Le modalita' per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curera' all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunita' europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie. 5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati.