Art. 10. Orario flessibile 1. In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri e limiti. 2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facolta' limitando, pero', al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unita' organica. 3. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attivita' svolta dall'unita' organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo' provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unita' organiche funzionalmente ad esse collegate, nonche' delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio e' collocato. 4. In ogni caso tutto il personale deve trovarsi contemporaneamente in servizio tra le ore nove e le ore tredici, salvo quello impegnato nelle turnazioni. 5. L'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale. 6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 6 dell'art. 9, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilita', con l'attivita' complessiva della o delle unita' organiche interessate all'orario flessibile. 7. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario devono di norma essere programmate per almeno tre ore consecutive; esse non danno luogo ad alcun emolumento aggiuntivo. 8. Qualora, per esigenze di servizio, si debba prestare attivita', anche al di fuori della sede di ufficio secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa, oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore ha diritto al recupero delle ore eccedenti. 9. Tale recupero puo' avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo, corrispondente al numero delle ore eccedenti.