Art. 10.
                          Orario flessibile

  1.  In  sede  di  negoziazione  decentrata  saranno  determinate le
articolazioni  dell'orario  flessibile  secondo  i seguenti criteri e
limiti.
  2.  L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio
del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi
di   entrambe  le  facolta'  limitando,  pero',  al  nucleo  centrale
dell'orario  la  contemporanea presenza di tutto il personale addetto
alla medesima unita' organica.
  3.  La  sua  adozione  presuppone una analisi delle caratteristiche
della  attivita' svolta dall'unita' organica interessata a giovarsene
e  dei  riflessi  che  una modifica dell'orario di servizio provoca o
puo'  provocare  nei  confronti  dell'utenza, ovvero sui rapporti con
altre  unita'  organiche  funzionalmente  ad  esse collegate, nonche'
delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio e' collocato.
  4. In ogni caso tutto il personale deve trovarsi contemporaneamente
in  servizio tra le ore nove e le ore tredici, salvo quello impegnato
nelle turnazioni.
  5. L'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione
che  negli  uffici  siano  possibili  obiettivi e rigorosi controlli,
anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.
  6.  In  sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri
indicati  nel  comma  6  dell'art. 9, saranno definite le aliquote di
personale  addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi
correnti,  centralinisti  e  simili)  collegate  funzionalmente,  con
carattere  di  indispensabilita', con l'attivita' complessiva della o
delle unita' organiche interessate all'orario flessibile.
  7.   Le  ore  di  servizio  pomeridiano  prestate  a  completamento
dell'orario  devono  di  norma  essere programmate per almeno tre ore
consecutive; esse non danno luogo ad alcun emolumento aggiuntivo.
  8.  Qualora, per esigenze di servizio, si debba prestare attivita',
anche  al  di fuori della sede di ufficio secondo orari imposti dalla
tipologia   lavorativa,  oltre  l'orario  ordinario  giornaliero,  il
lavoratore ha diritto al recupero delle ore eccedenti.
  9.  Tale  recupero puo' avvenire anche con la concessione di giorni
di riposo compensativo, corrispondente al numero delle ore eccedenti.