Art. 12.
                             Turnazioni

  1.  Qualora  l'orario  ordinario  e  l'orario  flessibile non siano
sufficienti ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni,
ovvero  lo  svolgimento  di  attivita'  particolarmente  articolate o
diluite  nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi
tecnici  non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro
puo' essere articolata su due o piu' turni.
  2.  I  criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione
dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
    a)  prima  di  ricorrere  all'organizzazione  del lavoro su turni
necessita  valutare  se  i risultati da conseguire non possano essere
raggiunti  mediante la contemporanea adozione dell'orario ordinario e
dell'orario flessibile;
    b)  l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze
non  sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di
particolari  prescrizioni  o  dalla  sequenza  di operazioni tecniche
collegate  od  interdipendenti, ovvero dalla necessita' di rispettare
tempi tecnici di attesa;
    c)  l'adozione  di turni puo' essere altresi' correlata, e quindi
limitata nel tempo, allo svolgimento di determinati compiti a stretto
tempo  di  adempimento,  ovvero  a scadenze periodiche che, ancorche'
conosciute,  non  consentano una programmazione di tipo ordinario per
le  fasi  finali  o  di  completamento  di specifici processi, specie
tecnici;
    d)  l'adozione  dei  turni  puo'  anche  prevedere,  per limitate
aliquote  di personale del turno subentrante, una sovrapposizione, da
definirsi in sede di negoziazione decentrata, con il turno precedente
ai  fini  dello  scambio  di  consegne,  di  materiali specifici e di
istruzioni,  ovvero  di  affiancamento  per esecuzione di lavorazioni
particolarmente  delicate  o pericolose, nonche' per il controllo dei
sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme;
    e)  il  ricorso  al lavoro su turni presuppone, specie quando non
connessi a particolari fasi del processo produttivo, la distribuzione
del   personale,   nei   vari   turni,  ripartito  sulla  base  delle
professionalita'  che  devono  essere  presenti in ciascun turno, con
assoluta  preminenza,  quindi, dell'interesse dell'amministrazione su
ogni altro;
    f)  il  numero  dei  turni  pomeridiani e/o notturni effettuabili
nell'arco  del  mese da ciascun operatore non puo' essere superiore a
dieci,   facendo   comunque   salve   le  esigenze  imprevedibili  ed
eccezionali o quelle derivanti da calamita' o eventi naturali.