Art. 14.
             Riduzione dell'orario di lavoro settimanale

  1.  L'orario  di lavoro di tutto il personale di cui all'art. 1 del
presente decreto e' stabilito in trentasei ore settimanali.
  2.  Per  il  personale  che,  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  presta servizio, in virtu' di norme preesistenti,
per  un  periodo  superiore  a trentasei ore settimanali, l'orario di
lavoro  settimanale  e'  ridotto di un'ora a partire dal primo giorno
del  mese  successivo  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto
medesimo e di una ulteriore ora dal 31 dicembre 1987.
  3.  Le  amministrazioni,  il  cui  personale  e'  interessato  alla
riduzione  dell'orario  di  lavoro  settimanale  di  cui  al comma 2,
procederanno,   sentite   le   organizzazioni   sindacali  firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto ed in relazione alle linee
della   organizzazione   del   lavoro,   conseguente  alla  riduzione
dell'orario,  ad armonizzare il migliore utilizzo delle risorse umane
in modo che la riduzione sopra indicata non comporti nuovi oneri, ne'
incrementi di personale, ne' maggior ricorso a lavoro straordinario.