Art. 14. Riduzione dell'orario di lavoro settimanale 1. L'orario di lavoro di tutto il personale di cui all'art. 1 del presente decreto e' stabilito in trentasei ore settimanali. 2. Per il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio, in virtu' di norme preesistenti, per un periodo superiore a trentasei ore settimanali, l'orario di lavoro settimanale e' ridotto di un'ora a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e di una ulteriore ora dal 31 dicembre 1987. 3. Le amministrazioni, il cui personale e' interessato alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale di cui al comma 2, procederanno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto ed in relazione alle linee della organizzazione del lavoro, conseguente alla riduzione dell'orario, ad armonizzare il migliore utilizzo delle risorse umane in modo che la riduzione sopra indicata non comporti nuovi oneri, ne' incrementi di personale, ne' maggior ricorso a lavoro straordinario.