Art. 19.
                              Procedure

  1.  L'accordo  va  redatto  per iscritto e deve essere sottoscritto
dalla parte pubblica e dalla parte sindacale.
  2.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti,  o che non abbiano
partecipato   alla   trattativa,   possono   esprimere   le   proprie
osservazioni  nel  merito  prima  che  l'accordo  venga  tradotto  in
provvedimento  amministrativo e comunque entro il termine di quindici
giorni dalla sua conclusione.
  3. L'accordo e' recepito con decreto del Ministro, oppure con altri
atti,  a  firma  del  competente  dirigente, anche quale delegato del
Ministro,  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 2.
  4. Il decreto del Ministro e' comunque necessario:
    a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale
o comunque investe tutti gli uffici dell'amministrazione interessata;
    b)  quando  l'accordo  ha efficacia per gli uffici periferici non
ricompresi  nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo
amministrativo periferico;
    c)  se  le  norme,  introdotte dall'accordo, innovano altre norme
previste  da  un  precedente  decreto  ministeriale,  a  meno  che il
Ministro  non  abbia  previsto  esplicitamente  tale possibilita' nel
provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato.
  5.  Gli  accordi  decentrati,  riguardanti una pluralita' di uffici
locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti,
con decreto del commissario di Governo e, ove necessario, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  (Il comma 6 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).