Art. 2.
                              Organici

  1.  Le  amministrazioni  forniscono  alle  organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, entro il 30
aprile  di ciascun anno, informazioni attinenti, in particolare, alle
consistenze   organiche   ed   ai  presenti  con  le  piu'  opportune
disaggregazioni  caratteristiche  quali:  personale  di  ruolo e non,
livello  retributivo, sesso, eta' ed anzianita' di servizio, tasso di
assenteismo  annuo, quantita' di ore straordinarie prestate nell'anno
precedente.
  2.  Ove  possibile,  le  amministrazioni forniscono informazioni in
loro  possesso  sui  servizi  erogati  e  sulle  caratteristiche  dei
fruitori degli stessi.
  3.  Le  informazioni  di  cui  sopra  costituiscono supporto per la
verifica e definizione dei flussi di attivita' e degli organici.
  4.  Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro
in   ciascuna   amministrazione,   si   provvede   alla   verifica  e
determinazione  delle  dotazioni  organiche degli uffici delle stesse
amministrazioni sulla base del fabbisogno funzionale.
  5.  Al  riguardo,  le  singole  amministrazioni procedono, mediante
apposita  commissione paritetica, a definire i criteri necessari alla
realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi
delle diverse attivita' degli uffici compresi nel campione.
  6.  Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici
di   similari   valenze,  costituenti  un  campione  sufficientemente
rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai
flussi  di lavoro, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e
svolgenti funzioni omogenee.
  (I  commi  7  e 8 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei
conti).
  9.   Tali   proposte  saranno  valutate  in  sede  di  negoziazione
decentrata  a  livello  nazionale  e  potranno costituire la base per
proposte finalizzate a:
    a)  modificare  le  piante  organiche  di ufficio. Tali modifiche
saranno  effettuate con provvedimento dell'amministrazione sentito il
consiglio di amministrazione;
    b)  modificare  i contingenti dei profili insistenti sulla stessa
qualifica  funzionale,  cui  si provvedera', su proposta del Ministro
competente  al Dipartimento per la funzione pubblica, con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  previo  parere  del  Consiglio superiore della pubblica
amministrazione;
    c)  modificare  i contingenti di profili insistenti su qualifiche
funzionali  differenti  cui  si  provvedera',  dopo  aver  attuato  i
processi  di  mobilita'  previsti  nell'art.  3,  con  iniziative dei
Ministri   competenti,  utilizzando  le  procedure  consentite  dalla
vigente  normativa,  sentito  il  Consiglio  superiore della pubblica
amministrazione.