Art. 20.
                      Nona qualifica funzionale

  1.  Il  personale  appartenente  alla  nona  qualifica  funzionale,
istituita  dall'art.  2  del  decreto-legge  28  gennaio  1986, n. 9,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 marzo 1986, n. 78,
espleta le seguenti funzioni:
    a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;
    b)   reggenza  dell'ufficio  in  attesa  della  destinazione  del
dirigente titolare;
    c)  collaborazione  diretta alla attivita' di direzione espletata
dal dirigente;
    d)  direzione  di  uffici,  istituti  o  servizi  di  particolare
rilevanza  o di stabilimenti di notevole complessita' non riservati a
qualifiche dirigenziali;
    e)  prestazioni  per  elaborazione,  studio  e  ricerca altamente
qualificata,   richiedenti   capacita'   professionali   di   livello
universitario   nei  campi  amministrativo,  tecnico  o  scientifico,
convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario,
da   abilitazione   all'esercizio   della   professione,   ovvero  da
specializzazione postuniversitaria;
    f)  attivita'  ispettive  di  particolare importanza, anche sulla
gestione   di  progetti-obiettivo  e  di  attivita'  programmate,  in
funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi.
 
          Nota all'art. 20, comma 1:
            L'art.  2  del  decreto-legge  28  gennaio  1986,  n.  9,
          coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78
          (Gazzetta  Ufficiale  n.  80  del  7  aprile  1986) recante
          "Interpretazione  autentica  del  quarto  comma dell'art. 4
          della legge 11 luglio 1980, n. 312" cosi' dispone:
            "Art.  2.  -  1. Per il personale di cui all'articolo 1 e
          per  tutti  i  dipendenti  dell'ex  carriera  direttiva che
          rivestono  particolari posizioni professionali e' istituita
          la  nona qualifica funzionale, i cui profili e modalita' di
          accesso  verranno  stabiliti  con la procedura contrattuale
          prevista  dalla  legge 29 marzo 1983, n. 93, ferma restando
          la  particolare  disciplina  dettata  per  il personale dei
          ruoli indicati nella legge 1 aprile 1981, n. 121 e relativi
          decreti di attuazione e successive norme di modifica.
            2.  Con  la  stessa  procedura  verranno conseguentemente
          modificate   le   declaratorie  dei  profili  professionali
          stabiliti dall'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
            3.  La  dotazione  organica della nona qualifica non deve
          superare  il  50  per  cento  della  dotazione  dell'ottava
          qualifica.
            4.  Il trattamento iniziale della nona qualifica non puo'
          essere  superiore  al 90 per cento del trattamento iniziale
          del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento".
            Si  trascrivono  i  commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 richiamato
          dall'articolo  soprariportato (i commi 1 e 2 sono riportati
          alla nota all'art. 25):
            "3.  I  provvedimenti comunque emessi in difformita' alle
          disposizioni  dei  commi  precedenti  sono nulli, ancorche'
          registrati.
            4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di
          direttore  aggiunto  di  divisione  in base a provvedimenti
          difformi  rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in
          esecuzione  di giudicati, non hanno comunque titolo sia per
          la  promozione  alla  qualifica di direttore di divisione o
          equiparata   dei   ruoli   ad   esaurimento,   sia  per  la
          partecipazione   allo   scrutinio  per  merito  comparativo
          previsto  dall'articolo  1, penultimo comma, della legge 10
          luglio 1984, n. 301.
            5.  Gli  effetti  economici  derivanti  dai provvedimenti
          previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e
          saranno  assorbiti con la normale progressione economica di
          carriera".
            La  legge  29 marzo 1983, n. 93, nel testo aggiornato con
          la  legge  8  agosto 1985, n. 426, denominata "Legge-quadro
          sul   pubblico   impiego"   e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica n. 196 del 21 agosto 1985.
            La  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  contenente  "Nuovo
          ordinamento  dell'amministrazione della pubblica sicurezza"
          e'  riportata,  nel  testo vigente nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1987.
            Le   declaratorie  delle  qualifiche  funzionali  di  cui
          all'art.  2  della  legge  11  luglio  1980,  n. 312 (Nuovo
          assetto   retributivo-funzionale  del  personale  civile  e
          militare dello Stato) sono riportate alla nota all'art. 26,
          comma 1.
            La  legge  10  luglio  1984,  n.  301  contiene "Norme di
          accesso  alla  dirigenza statale (Gazzetta Ufficiale n. 194
          del 16 luglio 1984).