Art. 21.
                         Dotazioni organiche

  1.  In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto
del  Ministro  competente, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica  e  del  tesoro,  saranno determinate le dotazioni organiche
della  nona  qualifica funzionale, per ciascuna amministrazione e per
ogni  singolo  ruolo,  in  numero  pari  alla  meta'  della dotazione
organica  dell'ottava  qualifica  funzionale  alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  2.  Con  lo  stesso  provvedimento,  in  attesa  della  legge sulle
dotazioni  organiche  di personale di ogni singola amministrazione di
cui  all'art.  5  della  legge  11  luglio  1980, n. 312, deve essere
dichiarato  indisponibile, nelle dotazioni organiche della settima ed
ottava    qualifica    funzionale,   un   numero   di   posti   pari,
rispettivamente,  alla meta' di quelli costituenti la dotazione della
nona qualifica funzionale.
  3.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  nell'ambito  delle  declaratorie  di  cui all'art. 20 ed in
relazione  alle  attivita'  di  istituto,  si  fara'  luogo,  con  la
procedura  di  cui  al  comma  3 dell'art. 26, all'individuazione dei
profili  professionali e dei relativi contenuti della nuova qualifica
funzionale, prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di
quelli  appartenenti  alla  settima  ed  ottava  qualifica funzionale
definiti  con  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1984, n. 1219.
 
          Nota all'art. 21, comma 2:
            Si  trascrive  il testo dell'art. 5 della legge 11 luglio
          1980, n. 312:
            "Art.  5  (Dotazioni organiche). - Con successivo disegno
          di   legge   da   presentarsi  entro  il  termine  previsto
          dall'articolo  26-quinquies  del  decreto-legge 30 dicembre
          1979, n. 663, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980,
          n.  33,  sara'  stabilita la dotazione organica complessiva
          per  ogni  qualifica  funzionale  sulla base delle esigenze
          globali delle amministrazioni interessate.
            In  attesa  della  legge  di  cui al comma precedente, la
          dotazione  organica  cumulativa delle qualifiche funzionali
          e'  stabilita  in  misura  pari  alla somma delle dotazioni
          organiche   complessive   delle   diverse   carriere  degli
          impiegati  e  degli  operai  esistenti  alla data del primo
          gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del
          numero  di  posti necessari alla sistemazione del personale
          di  cui  agli  articoli  31, 32, 33 e 34, nonche' di quello
          interessato   ai   trasferimenti  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.
            Nelle  nuove dotazioni sara' reso indisponibile un numero
          di  posti  pari  a  quello  del  personale  non di ruolo da
          sistemare  ai  sensi  degli  articoli  30, 31, 32, 33 e 34,
          nonche'  di  quello  interessato ai trasferimenti di cui ai
          decreti  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616 e 618".

          Nota all'art. 21, comma 3:
            Il  decreto  del  Presidente dalla Repubblica 29 dicembre
          1984,  n.  1219,  pubblicato  nel supplemento alla Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  n.  256  del 30 ottobre 1985,
          concerne  l'individuazione  dei  profili  professionali del
          personale  dei  Ministeri  in  attuazione dell'art. 3 della
          legge 11 luglio 1980, n. 312.