Art. 25. Decorrenza giuridica dell'inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali 1. La data del primo luglio 1978 indicata nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, e' riferita al riconoscimento degli effetti economici da attribuire all'inquadramento ivi previsto, ferma restando per gli effetti giuridici la decorrenza non anteriore al primo gennaio 1978 come previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Note all'art. 25: - Si trascrive l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1986, n. 78, recante "Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312": "1. L'espressione "qualifica superiore" usata dall'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento puo' essere effettuato anche in soprannumero. 2. L'inquadramento di cui al comma 1 non puo' comunque avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1978". Il quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sopracitato e' del seguente tenore: "Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianita' nella qualifica superiore anche in soprannumero. Al tal fine si osservera' l'ordine risultante dal ruolo di provenienza". - Il primo comma dell'art. 4 (primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1 gennaio 1978) della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' del seguente tenore: "Il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978 e' inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze: (Omissis)".