Art. 25.
Decorrenza giuridica dell'inquadramento  provvisorio nelle qualifiche
                             funzionali

  1.  La  data del primo luglio 1978 indicata nel comma 2 dell'art. 1
del   decreto-legge   28   gennaio   1986,   n.  9,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  1986,  n. 78, e' riferita al
riconoscimento     degli     effetti    economici    da    attribuire
all'inquadramento  ivi  previsto,  ferma  restando  per  gli  effetti
giuridici  la  decorrenza  non  anteriore  al primo gennaio 1978 come
previsto  dal  primo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n.
312.
 
          Note all'art. 25:
            -  Si  trascrive l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge
          29 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, nella
          legge  24  marzo  1986,  n.  78,  recante  "Interpretazione
          autentica  del  quarto  comma  dell'art.  4  della legge 11
          luglio 1980, n. 312":
            "1.    L'espressione    "qualifica    superiore"    usata
          dall'articolo  4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980,
          n.  312,  per  indicare  la  qualifica di inquadramento del
          personale  ivi  contemplato, deve intendersi esclusivamente
          come  la  qualifica  funzionale  istituita  dall'articolo 2
          della  medesima  legge,  nella  quale  l'inquadramento puo'
          essere effettuato anche in soprannumero.
            2.  L'inquadramento  di  cui al comma 1 non puo' comunque
          avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1978".
            Il  quarto  comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980,
          n. 312, sopracitato e' del seguente tenore:
            "Il  personale  che  alla data di entrata in vigore della
          presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore
          principale,  segretario  principale, direttore di sezione o
          qualifiche  corrispondenti  e  gli operai specializzati che
          abbiano  maturato  oppure  abbiano  in corso di maturazione
          l'anzianita'  che  nel  precedente ordinamento avrebbe dato
          titolo  all'ammissione  allo scrutinio per il conseguimento
          rispettivamente   della   qualifica   di   commesso   capo,
          coadiutore  superiore,  segretario capo, direttore aggiunto
          di  divisione  e  capo  operaio,  sono inquadrati o saranno
          inquadrati  a  mano a mano che matureranno detta anzianita'
          nella  qualifica  superiore  anche  in soprannumero. Al tal
          fine   si  osservera'  l'ordine  risultante  dal  ruolo  di
          provenienza".
            -  Il  primo comma dell'art. 4 (primo inquadramento nelle
          qualifiche  funzionali  del  personale  in  servizio  al  1
          gennaio  1978)  della  legge 11 luglio 1980, n. 312, e' del
          seguente tenore:
            "Il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978 e'
          inquadrato  nelle  nuove  qualifiche  funzionali,  ai  fini
          giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978,
          avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 gennaio 1978 e
          secondo le seguenti corrispondenze:
              (Omissis)".