Art. 28.

  (Il  presente  articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte
dei conti).
 
          Nota all'art. 28:
            Si  trascrive  il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio
          1980, n. 312:
            "Art. 8 (Accesso alle qualifiche IV e VI). - Per il primo
          triennio  successivo  alla  data di entrata in vigore della
          presente   legge   il   personale   che  alla  stessa  data
          apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive
          puo'  partecipare  ai  concorsi pubblici per l'assunzione a
          profili  appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri
          e le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 14".