Art. 28. (Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Nota all'art. 28: Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312: "Art. 8 (Accesso alle qualifiche IV e VI). - Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 14".