Art. 3.
                              Mobilita'

  1.  Alla  copertura dei posti che, a seguito della rideterminazione
attuata  in  applicazione  dell'art. 2, risultino disponibili in ogni
singolo ufficio e di quelli resisi vacanti nell'anno di effettuazione
della  verifica,  si provvede con processi di mobilita' del personale
con  l'osservanza  delle  modalita' di cui agli articoli 4, 5 e 6 del
presente decreto.