Art. 31.
                             Formazione

  1.  La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale,
in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del
medesimo  connesse  ad  innovazioni, riforme e strutturazioni, ovvero
alle  esigenze  intese  ad  assicurare  un costante adeguamento delle
capacita' e delle attitudini del personale per il perseguimento degli
obiettivi    di    efficienza    ed   economicita'   della   pubblica
amministrazione,  possono  essere  attuati,  oltre  che  dalla Scuola
superiore   della   pubblica  amministrazione  per  le  piu'  elevate
professionalita',  anche  mediante  corsi  di  formazione organizzati
direttamente dalle singole amministrazioni.
  2.  In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento
permanente  con  particolare  riferimento  al personale inquadrato in
profili di alta specializzazione tecnico-scientifica.
  3.   Interventi   specifici   saranno   diretti  ad  accrescere  la
professionalita'   delle   lavoratrici  in  modo  da  realizzare  una
effettiva parita' fra tutti i dipendenti.
  4.  Le  amministrazioni,  di intesa con le organizzazioni sindacali
firmatarie   dell'accordo   recepito   con   il   presente   decreto,
formuleranno  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica le relative
proposte  indicando  la natura dei corsi che intendono organizzare, i
destinatari degli stessi, la durata e la sede di svolgimento, al fine
di  acquisire  il  parere  del  Consiglio  superiore  della  pubblica
amministrazione  previsto  dall'art. 21 della legge 29 marzo 1983, n.
93.
  5. I corsi di cui sopra sono espletati durante il normale orario di
servizio  e  concentrati, ove possibile, in sedi dell'amministrazione
capoluoghi di provincia.
  6.  Al  personale  che partecipa ai corsi compete il trattamento di
missione in base alle vigenti disposizioni.
  7.  Per  i  segretari  comunali la materia resta disciplinata dalle
disposizioni in atto vigenti.
 
          Nota all'art. 31, comma 4:
            Si  trascrive  il testo dell'art. 21 della legge 29 marzo
          1983, n. 93:
            "Art. 21 (Formazione e aggiornamento del personale). - La
          formazione,    l'addestramento    e   l'aggiornamento   del
          personale,  intesi  ad  assicurare  il costante adeguamento
          delle   capacita'  e  delle  attitudini  professionali  dei
          dipendenti   delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al
          precedente  articolo  1  alle  esigenze  di  efficienza  ed
          economicita'  della  pubblica amministrazione, sono attuati
          mediante  corsi  organizzati  dalla  Scuola superiore della
          pubblica  amministrazione  ovvero  organizzati direttamente
          dalle  amministrazioni  o  da altri organismi anche privati
          che  possano  provvedere  alle  attivita'  didattiche, o di
          applicazione.  Deve essere sentito in ogni caso, per quanto
          concerne  i comparti dell'amministrazione dello Stato anche
          ad  ordinamento  autonomo,  il  Consiglio  superiore  della
          pubblica  amministrazione  o  il  Consiglio nazionale della
          pubblica istruzione".